Abitabilità o agibilità?

2023-06-06

ABITABILITA' O AGIBILITA’❓

C'è differenza❓
La risposta è NO❗️
Un tempo però non era così.
Con l'art. 24 del DPR 380/2001 (testo unico per l'edilizia) sono stati ricondotti a unità i termini agibilità edilizia e abitabilità, spesso fonte di confusione terminologica.

Nello specifico, il termine di abitabilità era stato utilizzato in relazione a immobili ad uso abitativo, mentre l'agibilità edilizia era usata quando il riferimento erano immobili non residenziali.
Oltre a questo, l'agibilità edilizia era legata alla disciplina generale relativa alla stabilità e alla sicurezza dell'immobile, mentre l'abitabilità era collegata ai requisiti dell'immobile rispetto alle specifiche destinazione d'uso.

LA DIFFFERENZA OGGI?
Non c'è più alcuna differenza visto che il legislatore ha eliminato il duplice riferimento terminologico scegliendo il più ampio termine di agibilità.

In ITALIA, le linee guida generali vengono indicate all'interno del TESTO UNICO DELL'EDILIZIA,come detto sopra.
Saranno poi le regioni e i comuni ad implementarle.

➡️Il certificato di AGIBILITA' deve essere presentato nei seguenti casi:
🔹NUOVE COSTRUZIONI;
🔹RICOSTRUZIONI O SOPRAELEVAZIONI (totali o parziali);
🔹INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI (possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente).
Ovviamente, deve essere presentato anche nel caso di sanatorie che regolarizzano interventi ricadenti in uno dei casi a monte.
Saranno poi le amministrazioni locali (Regioni, Province autonome, Comuni, Città Metropolitane) a definire quali siano gli interventi soggetti al rilascio dell'agibilità.